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Procure, caporalato e filiera della moda: quale equilibrio tra legalità e sopravvivenza del “Made in Italy”? Summumius, summa iniuria?

Il rischio, nel rapporto fra organismi di controllo esterno della legalità (Procure, Tribunali per le misure di prevenzione, Ispettorato, Prefetture) e imprese della moda, è esattamente questo: che la legittima e doverosa azione repressiva si trasformi, di fatto, in una pressione sistemica capace di erodere le condizioni stesse di esistenza del tessuto produttivo che si vorrebbe purificare. Di fronte alle ultime inchieste sul caporalato nella filiera dell’alta moda – con controlli estesi a numerosi
brand del lusso e verifiche profonde sui sistemi di appalto e subappalto – la domanda di fondo non è se intervenire, ma come farlo, con quali strumenti e con quale modello di relazione pubblico–impresa.

Il perno del sistema repressivo è l’art. 603-bis c.p., come riformato dalla legge n. 199/2016, che tipizza il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. caporalato). La norma, come noto, incrimina tanto il “caporale” quanto il datore di lavoro che approfitta dello stato di bisogno dei lavoratori attraverso retribuzioni palesemente difformi dai CCNL, violazioni sistematiche dell’orario, mancato rispetto delle norme di sicurezza, condizioni degradanti.

Il secondo vertice del triangolo è rappresentato dal d.lgs. 231/2001: il caporalato è ormai stabilmente inserito fra i reati-presupposto, esponendo l’ente al rischio di responsabilità amministrativa–penale e di misure ablative e interdittive anche molto invasive.

Il terzo vertice è costituito dalle misure di prevenzione patrimoniali (art. 34 d.lgs. 159/2011), con l’istituto dell’amministrazione giudiziaria delle aziende ritenute, anche solo in via colposa, agevolatrici del caporalato. La giurisprudenza di merito, in particolare il Tribunale di Milano ha fatto applicazione sempre più frequente di tale misura verso primari operatori del settore moda, valorizzando l’“agevolazione colposa” mediante omesso controllo sulla filiera degli appalti.

Ne risulta un sistema integrato in cui:

  • il penale individua la fattispecie primaria di sfruttamento;
  • registrarsi sulla piattaforma ACN;
  • le misure di prevenzione intervengono sulla stessa capacità d’impresa (governance, poteri gestori, reputazione).

Le Procure si collocano al centro di questo dispositivo, coordinando l’attività investigativa (anche con i Nuclei ispettorato del lavoro e i Carabinieri) e proponendo alle Sezioni misure di prevenzione percorsi di amministrazione giudiziaria sempre più strutturati. Il distretto moda – tessile, abbigliamento, pelletteria – presenta alcune caratteristiche che lo rendono fisiologicamente esposto al rischio di caporalato:

  • esternalizzazione spinta delle fasi manifatturiere a terzisti e subfornitori, spesso
    di piccola dimensione e con limitata patrimonializzazione;
  • localizzazione, in alcuni casi, in aree segnate dalla presenza di imprenditori stranieri e opifici informali, difficili da intercettare con la sola vigilanza ordinaria;
  • compressione estrema dei tempi di consegna e dei margini, soprattutto
    nelle produzioni “fast luxury”, che incentiva dinamiche di competizione al
    ribasso sul costo del lavoro;
  • forte asimmetria informativa fra brand committente e anelli terminali della
    filiera, con catene di subappalto che talvolta diventano di fatto opache

Le indagini degli ultimi anni hanno fotografato, in più di un caso, una vera e propria “politica d’impresa” di compressione del costo lavoro lungo la filiera, ritenuta dai giudici componente strutturale del modello di business, tale da giustificare l’amministrazione giudiziaria e la riconfigurazione profonda dei rapporti con i fornitori.

In questo contesto, il rapporto fra Procure e imprese del settore tende ad assumere un carattere sistemico: non si guarda più al singolo episodio, ma all’intera architettura degli appalti, ai modelli di controllo interno, fino alle scelte strategiche sul make or buy. La linea di tendenza più discussa – specie nei decreti di amministrazione giudiziaria – è la progressiva costruzione di una sorta di “dovere di onniscienza” del brand sulla filiera produttiva. In estrema sintesi: si tende a ritenere agevolatore colposo il committente che:

  • non abbia predisposto una mappatura completa della supply chain;
  • non abbia svolto controlli periodici (anche in loco) sulle condizioni di lavoro
    dei subfornitori;
  • abbia accettato listini prezzi o tempi di consegna incompatibili, secondo id quod
    plerumque accidit, con il rispetto delle regole su salario, orario e sicurezza.
    Il problema non è, in sé, la richiesta di diligenza rafforzata; il nodo è il passaggio, poco
    esplicitato, dal parametro della colpa effettiva a un modello che, nella sostanza, rischia
    di trasformarsi in una responsabilità quasi oggettiva per “posizione apicale” nella filiera.

Tre profili destano, in particolare, perplessità:

  1. RETROAZIONE DELLA REGOLA PENALE SULLA POLITICA INDUSTRIALE
    La minaccia di amministrazione giudiziaria e responsabilità 231 induce i
    brand a riconsiderare l’intero impianto di esternalizzazione, non sempre per ragioni di
    efficienza, ma per timore di ricadute giudiziarie; si tratta di un effetto “indiretto” della
    repressione penale, che di fatto orienta politiche industriali e scelte di localizzazione.
  2. ASIMMETRIA COMPETITIVA INTERNAZIONALE
    L’impresa italiana che internalizza o controlla in modo capillare la filiera sostiene costi non comparabili con competitor extra-UE che operano in contesti normativi meno stringenti o con enforcement più debole. Il rischio è che l’“eccesso di zelo” applicativo produca una selezione avversa: escono dal mercato gli attori che provano a restare in Italia, mentre si avvantaggia chi delocalizza.
  3. SOVRAPPOSIZIONE FRA ENFORCEMENT E POLITICA INDUSTRIALE
    Lo strumento penale, specie attraverso misure di prevenzione, viene utilizzato per “purificare” interi segmenti di settore, in assenza di una contestuale politica di accompagnamento e sostegno alla conversione delle imprese regolari. Il risultato è un vuoto produttivo che, se non colmato, indebolisce la stessa base reale del made in Italy.

In altri termini, la domanda di fondo è: fino a che punto è legittimo – ed efficiente – chiedere al brand di sostituirsi, di fatto, alle istituzioni nella funzione di vigilanza sistemica sul territorio.

Una delle risposte “naturali” delle imprese alla pressione investigativa è l’ipotesi di internalizzare (totalmente o parzialmente) le fasi produttive a maggiore rischio:

  • riportare in-house lavorazioni chiave;
  • ridurre drasticamente il numero di fornitori e subfornitori;
  • concentrare la catena produttiva su pochi operatori “certificati”.
    Sul piano della compliance, i vantaggi sono evidenti:
  • maggior controllo diretto su orari, retribuzioni, sicurezza;
  • facilitazione nella prova dell’adempimento degli obblighi di prevenzione;
  • riduzione del rischio di “sorprese” in caso di accessi ispettivi o indagini.
    Sul piano economico–strategico, però, l’operazione comporta:
  • incremento significativo del costo del lavoro e degli oneri fissi;
  • necessità di investimenti infrastrutturali (stabilimenti, macchinari, logistica);
  • riduzione della flessibilità produttiva, con impatto sulla gestione dei picchi di domanda.

Il rischio di fondo è che, per garantire un livello di controllo ritenuto sufficiente dagli organi inquirenti, molte realtà si trovino a dover scegliere fra: internalizzare a costi tali da rendere il prodotto non competitivo o delocalizzare fasi di produzione fuori dall’Italia, svuotando di contenuto effettivo la dicitura made in Italy.

Se non si accompagna questa tendenza con strumenti di salvaguardia e sostegno alle aziende produttive – soprattutto alle PMI della subfornitura – il risultato potrebbe essere paradossale: più legalità formale, ma meno Italia nella catena del valore. L’alternativa secca “internalizzazione vs. rischio penale” non è l’unica percorribile. Alcune linee di intervento – già emerse in prassi e documenti tecnici – possono contribuire a un equilibrio più razionale. Sul versante pubblico, si stanno sperimentando protocolli d’intesa fra Prefetture, Procure, enti territoriali e attori economici per la legalità nelle filiere della moda, con impegni specifici su tracciabilità dei contratti di appalto e subappalto, criteri minimi di selezione dei fornitori, obblighi di comunicazione e segnalazione delle criticità. Parallelamente, si discute – anche in
dottrina – di schemi di certificazione unica di conformità di filiera, con registri ad hoc presso il Ministero competente per l’Industria e il Made in Italy, che consentano:

  • al brand di selezionare fornitori “qualificati” su base oggettiva;
  • all’autorità giudiziaria di valutare, in modo meno discrezionale, il livello di diligenza del committente che si affida a fornitori certificati

Un simile sistema, se ben disegnato, potrebbe attenuare il rischio di responsabilità per “deficit di controllo impossibile”, spostando il baricentro dal controllo atomistico sui singoli laboratori a un controllo strutturato sui processi di accreditamento e monitoraggio dei fornitori.

Sul piano privatistico, è sempre più evidente che un modello 231 standard, generico, è del tutto insufficiente di fronte alla tipicità del rischio caporalato nella moda.

Occorrono modelli organizzativi “di filiera”, che prevedano:

  • mappatura estesa dei processi di esternalizzazione e subappalto;
  • protocolli specifici di due diligence sui fornitori (audit, ispezioni, clausole
    di cooperazione);
  • standard contrattuali minimi su corrispettivi, orari, condizioni di lavoro;
  • meccanismi di allerta interni ed esterni (whistleblowing, canali di segnalazione
    aperti anche ai lavoratori dei fornitori);
  • procedure chiare di “exit strategy” nei confronti dei fornitori non conformi, con
    tracciabilità delle decisioni.

La giurisprudenza più recente, in sede di misure di prevenzione e valutazione della responsabilità 231, tende a guardare con favore ai casi in cui l’impresa abbia effettivamente implementato tali presidi, riconoscendone il valore anche ai fini della revoca delle misure.

In parallelo all’azione repressiva, è indispensabile una politica industriale del lavoro legale nella moda, che passi per:

  • incentivi alla emersione regolare dei terzisti (fiscali, contributivi, di accesso al credito);
  • programmi di formazione condivisi su sicurezza, gestione del personale, compliance;
  • accesso prioritario alle commesse dei grandi brand per le aziende certificate.

Il tentativo, emerso in sede politica, di introdurre forme di “scudo penale” per le imprese della moda è stato oggetto di critiche molto nette da parte del sindacato e di organizzazioni della società civile, proprio perché rischierebbe di trasformare la tutela in mera immunità per il livello apicale, senza incidere sulla condizione effettiva dei lavoratori. La direzione da seguire, più che “deresponsabilizzare” il brand, dovrebbe essere quella di rendere praticabile una responsabilità esigibile, non puramente teorica, costruendo strumenti che distribuiscano il costo della transizione verso la legalità lungo tutta la filiera,
e non solo sul soggetto più visibile.

Per cui, fiat iustitia, ne pereat mundus. In un settore in cui l’elemento immateriale del marchio si regge, alla fine, sulla credibilità del Made in Italy, la lotta al caporalato non è un vincolo esterno ma una componente essenziale della competitività. Nessun brand può permettersi, oggi, di rappresentare un’Italia dello stile e della qualità mentre tollera – o semplicemente non vede – condizioni di sfruttamento nei propri retrobottega globali.

Allo stesso tempo, sarebbe ingenuo pensare che l’iper-penalizzazione e il ricorso massiccio alle misure di prevenzione possano sostituire, da soli, una politica industriale capace di tenere insieme la tutela effettiva dei lavoratori, la sostenibilità economica delle imprese produttive, la salvaguardia della sostanza, non solo dell’etichetta, del made in Italy.

In medio stat virtus: l’equilibrio non sta né nello “scudo penale” né nel dogma del “controllo totale a costo illimitato”, ma nella costruzione di un ecosistema regolatorio–contrattuale–industriale in cui Procure, organi ispettivi e imprese condividano, ciascuno nel proprio ruolo, l’obiettivo comune di rendere incompatibile il caporalato con la filiera della moda senza desertificare il tessuto produttivo che ne costituisce la base reale.

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