Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il cram-down è il meccanismo con cui il tribunale può omologare una soluzione della crisi anche senza il consenso di un creditore dissenziente, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge e quando il trattamento riservato a quel creditore è ritenuto almeno non peggiore dell’alternativa liquidatoria. Dalle disposizioni del CCII emerge che il cram-down non è un potere libero del giudice di ignorare i voti contrari: è una tecnica normativa eccezionale di sostituzione del dissenso, utilizzabile solo in ipotesi tipizzate e sulla base di un giudizio comparativo con la liquidazione giudiziale.
In altri termini, il legislatore ha previsto che se il creditore dissenziente, pur ricevendo nel piano un trattamento almeno pari o migliore rispetto a ciò che otterrebbe in liquidazione, impedisce la soluzione concordata, il tribunale può neutralizzare quel dissenso.
Ricordato che nel Codice della crisi sono stati tipizzati il Cram-down “ordinario” sulla convenienza nel concordato liquidatorio (art. 112), il Cram-down fiscale e previdenziale nel concordato preventivo (art. 88), il Cram-down nel concordato minore (art. 80) e il Cram-down negli accordi di ristrutturazione (art. 63), con la recente ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta con un’analisi puntuale e chiarificatrice su uno degli istituti più dibattuti e strategici del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: il cosiddetto cram-down fiscale e previdenziale nel concordato preventivo. La pronuncia, commentando l’applicazione dell’art. 88, comma 2-bis, del CCII, consolida un orientamento giurisprudenziale che privilegia la logica della convenienza economica e l’efficienza delle soluzioni negoziate, ridimensionando la discrezionalità dell’amministrazione finanziaria nel bloccare i percorsi di risanamento aziendale.
Il termine cram-down (letteralmente “ingozzare a forza”) descrive un meccanismo eccezionale con cui il tribunale può omologare un piano di concordato anche in assenza del voto favorevole di un creditore o di una classe di creditori. Nel contesto fiscale e previdenziale, l’art. 88 del CCII prevede che il tribunale possa omologare il concordato anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, a due condizioni fondamentali:
- Il loro voto contrario deve essere stato determinante per il mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie all’approvazione del piano.
- La proposta di soddisfacimento offerta a tali enti deve essere ritenuta dal tribunale “conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria”, ossia rispetto a quanto otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale (fallimento).
Come chiarito dalla Cassazione, il cram-down non è un procedimento autonomo, ma un meccanismo che interviene nella fase di approvazione della proposta, operando una sorta di fictio iuris: esso realizza forzosamente il raggiungimento delle maggioranze, sostituendo la valutazione di convenienza del giudice a quella del creditore pubblico dissenziente.
L’ordinanza della Cassazione n. 5866/2026 ci offre un esempio paradigmatico: una società aveva presentato un piano di concordato fondato su un’iniezione di finanza esterna di oltre due milioni di euro, che avrebbe permesso di soddisfare i creditori in misura nettamente superiore rispetto a un’alternativa liquidatoria stimata in poco più di centomila euro. Nonostante la palese convenienza numerica, l’Agenzia delle Entrate aveva espresso voto contrario, bloccando l’approvazione del piano e contestandone l’affidabilità oggettiva e soggettiva.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano però omologato il concordato applicando il cram-down fiscale, ritenendo il giudizio comparativo tra le due alternative (concordato vs. liquidazione) talmente evidente da giustificare il superamento del dissenso del Fisco. La questione è quindi giunta dinanzi alla Suprema Corte.
Nel rigettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha estrapolato e consolidato principi di fondamentale importanza per l’applicazione dell’istituto, tracciando una linea netta sul perimetro del potere del giudice e sulla funzione del cram-down previdenziale, affermando i seguenti punti:
– centralità del giudizio di convenienza oggettiva: il fulcro del cram-down è unicamente la valutazione comparativa tra il soddisfacimento offerto dal piano e quello ottenibile nella liquidazione giudiziale. Se la proposta è più conveniente o non deteriore, il tribunale può procedere all’omologazione forzosa.
– irrilevanza delle motivazioni del dissenso fiscale: la Corte afferma in modo perentorio che le ragioni alla base del voto contrario dell’Amministrazione finanziaria sono “del tutto irrilevanti” ai fini dell’applicazione del cram-down. Il legislatore ha inteso superare i “fattori inerziali” dei creditori pubblici, sostituendo la loro valutazione con quella, terza e imparziale, del giudice. Non si tratta di sindacare la “razionalità economica” del diniego del Fisco, ma solo di verificare il dato oggettivo della convenienza.
– nessun aggravamento del controllo sulla fattibilità: una volta che il cram-down ha permesso di considerare approvato il piano, il successivo controllo del tribunale sulla sua fattibilità non si aggrava. Esso rimane quello ordinario previsto dall’art. 112, comma 1, lett. g), del CCII: una verifica della “non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”. Non esiste, quindi, uno standard di scrutinio più severo solo perché si è fatto ricorso all’omologazione forzosa.
– funzione strumentale del cram-down: l’istituto non è un tertium genus di omologazione, ma una regola che si inserisce nella fase di approvazione. La sua funzione è quella di “realizzare il raggiungimento (forzoso) delle maggioranze” quando il voto negativo del creditore pubblico è determinante. Una volta superato questo scoglio, la procedura di omologazione prosegue secondo le regole ordinarie.
In conclusione, l’ordinanza 5866/2026 rafforza il cram-down come strumento pro-soluzione negoziata, ancorando il potere del giudice a un criterio di pura convenienza economica e proteggendo i piani di risanamento validi da veti che, seppur motivati, si scontrano con l’interesse oggettivo alla massimizzazione del valore per l’intero ceto creditorio.