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I Nuovi Principi che regolano il sistema delle confische alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n° 13783/2025

L’istituto della confisca, strumento cruciale nel contrasto alla criminalità economica, è stato oggetto di una significativa opera di razionalizzazione e precisazione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13783 dell’8 aprile 2025 (Cass. Pen., Sez. Unite N. 13783 del 08-04-2025). Questa pronuncia ha risolto due questioni di fondamentale importanza pratica e dogmatica: la qualificazione della confisca di somme di denaro e la sua applicazione in caso di concorso di persone nel reato. L’intervento nomofilattico mira a garantire maggiore certezza del diritto e ad allineare l’applicazione della misura ablativa ai principi di proporzionalità e personalità della responsabilità penale.

1. La Distinzione tra Confisca Diretta e per Equivalente del Denaro

Una delle questioni più dibattute riguardava la natura della confisca avente ad oggetto somme di denaro. La fungibilità del bene ha spesso portato a considerarla “diretta” anche quando non vi era prova che le somme sequestrate fossero esattamente quelle derivanti dal reato. Le Sezioni Unite hanno posto fine a questa incertezza, stabilendo un criterio rigoroso basato sul nesso di causalità.

Il principio di diritto affermato è il seguente:

La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova delle derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale” (Cass. Pen., Sez. Unite N. 13783 del 08-04-2025).

Questa distinzione non è puramente teorica. La qualificazione della confisca come “diretta” o “per equivalente” ha implicazioni profonde. La confisca per equivalente, colpendo beni leciti del reo per un valore corrispondente al profitto illecito non più aggredibile, assume una connotazione eminentemente sanzionatoria (Cass. Pen., Sez. 1, N. 32928 del 06-10-2025). Come tale, è soggetta a garanzie più stringenti, tra cui il divieto di applicazione retroattiva, come chiarito in precedenza dalle stesse Sezioni Unite (sentenza n. 4145 del 2023) in relazione all’art. 578-bis c.p.p. (Cass. Pen., Sez. Unite N 4145 del 31-01-2023).

La sentenza del 2025 impone quindi al giudice di accertare con rigore se il denaro oggetto di ablazione sia l’esatto provento del reato. Solo in questo caso la confisca sarà “diretta”. In assenza di tale prova, la misura dovrà essere qualificata “per equivalente”, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano delle garanzie individuali.

2. Il Superamento del Principio Solidaristico nel Concorso di Persone

Il secondo, e forse più impattante, principio affermato dalle Sezioni Unite riguarda l’abbandono definitivo del vincolo di solidarietà nell’applicazione della confisca a carico dei concorrenti nel reato. In passato, era frequente che l’intero profitto del reato venisse sequestrato o confiscato a uno solo dei concorrenti, in applicazione di un principio solidaristico che lo rendeva responsabile per l’intero.

Le Sezioni Unite hanno smantellato questa impostazione, stabilendo che la responsabilità patrimoniale deve seguire la responsabilità penale, che è strettamente personale. Il principio enunciato è inequivocabile:

“In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali” (Cass. Pen., Sez. Unite N. 13783 del 08-04-2025).

Questo approccio “pro quota” impone un onere probatorio specifico: l’accusa deve dimostrare quanto ciascun concorrente ha effettivamente percepito. La confisca non può eccedere tale importo per ogni singolo partecipe. La giurisprudenza successiva si è immediatamente adeguata, ribadendo che il sequestro non può essere disposto “in solido” ma deve essere ripartito, anche in sede cautelare (Cass. Pen., Sez. 3, N. 34167 del 17-10-2025 e Cass. Pen., Sez. 2, N. 31532 del 19-09-2025).

Qualora l’istruttoria non consenta di determinare le singole quote, le Sezioni Unite forniscono un criterio sussidiario di natura presuntiva: la ripartizione del profitto in parti uguali tra tutti i concorrenti (Cass. Pen., Sez. Unite, N. 13783 del 08-04-20259. Questa soluzione contempera l’esigenza di non lasciare impunito l’arricchimento illecito con la necessità di non gravare un singolo concorrente di un’ablazione sproporzionata rispetto al suo effettivo vantaggio.

3. L’Impatto sui Provvedimenti Cautelari Reali

La portata innovativa della sentenza si estende pienamente anche alla fase cautelare. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, essendo misura strumentale e anticipatoria, non può avere una portata più ampia della misura definitiva che è destinato a garantire (Cass. Pen., Sez. Unite N. 13783 del 08-04-2025).

Pertanto, i medesimi principi si applicano al sequestro:

“I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti” (Cass. Pen., Sez. Unite N. 13783 del 08-04-20259).

Il giudice che dispone il sequestro deve quindi:

  1. Qualificare il sequestro (diretto o per equivalente) in base alle prove disponibili sul nesso di causalità.
  2. Escludere la solidarietà, disponendo il sequestro a carico di ciascun indagato solo per la quota di profitto che si presume abbia conseguito.
  3. Motivare adeguatamente la misura, tenendo conto che, come affermato in altre pronunce delle Sezioni Unite (sentenza n. 36959 del 2021), il sequestro finalizzato a confisca (salvo casi di beni intrinsecamente illeciti) richiede una motivazione sul periculum in mora, ossia sulle ragioni che rendono necessario anticipare l’effetto ablativo (Cass. Pen., Sez. Unite, N. 36959 del 11-10-2021) (Cass. Pen., Sez. 3, N. 6580 del 18-02-2025).

La motivazione del sequestro deve quindi chiarire le ragioni per cui si ritiene che il singolo partecipe abbia conseguito una determinata quota di profitto, sebbene con un livello di dettaglio che può essere adeguato alla fase iniziale delle indagini (Cass. Pen., Sez. Unite, N. 13783 del 08-04-2025).

In conclusione, la sentenza n. 13783 del 2025 segna un punto di svolta nella dogmatica della confisca. Attraverso la valorizzazione del nesso causale per il denaro e l’affermazione del principio di ripartizione pro quota nel concorso di persone, le Sezioni Unite hanno rafforzato le garanzie individuali, ancorando la misura ablativa ai principi di personalità e proporzionalità, e fornendo agli operatori del diritto criteri chiari e prevedibili per la sua applicazione.

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