La successione negli appalti tra imprese trova la sua disciplina soprattutto nell’ambito della contrattazione collettiva, la quale talvolta giunge a prevedere delle vere e proprie “clausole di protezione” (definite anche “clausole sociali” o di “riassunzione”) a favore dei lavoratori.
La sussistenza di tali clausole determina il sorgere di un obbligo di assunzione in capo all’impresa subentrante: quest’ultima sarà, infatti, chiamata a rilevare il personale precedentemente occupato dall’appaltatore uscente secondo le modalità espressamente individuate all’interno del contratto collettivo.
La finalità delle “clausole di protezione” è chiara: garantire la salvaguardia occupazionale dei lavoratori interessati nell’appalto. Come noto, infatti, il fenomeno dei cambi di appalto frequentemente comporta consistenti squilibri negli assetti organizzativi delle imprese, con possibili ricadute occupazionali sul personale dipendente, in ragione degli esuberi che conseguentemente possono determinarsi presso gli istituti interessati.
Cosa succede se un lavoratore avente diritto al passaggio alle dipendenze della società aggiudicataria dell’appalto non viene assunto da quest’ultima?
In tali casi il lavoratore illegittimamente escluso dal passaggio potrà e dovrà affidarsi al Tribunale del Lavoro competente per far valere in tale sede i suoi diritti.
In caso di accoglimento della domanda di costituzione del rapporto di lavoro con la nuova società, risulta altresì fondamentale capire quali saranno i diritti spettanti al lavoratore per il periodo che va dalla mancata assunzione e sino alla sentenza di costituzione del rapporto.
Tale problematica è stata affrontata di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 23/12/2025, n. 33777.
Nell’ampia ricostruzione contenuta nella motivazione, i giudici di legittimità hanno incentrato il loro dictum sulla risoluzione di due problematiche: la prima, prettamente processuale, è quella dell’individuazione del momento in cui la sentenza acquista la propria efficacia “costitutiva” per l’ordinamento, mentre la seconda, prettamente sostanziale, è quella della retroattività o irretroattività di questo effetto “costitutivo” (ossia costitutivo, modificativo o estintivo di rapporti giuridici), una volta che questo si sia prodotto.
In relazione al primo problema, dando seguito al principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4059/2010, è stato confermato che le sentenze costitutive per loro natura non soggiacciono alla provvisoria esecutività ex art. 282 c.p.c., sicché l’efficacia loro propria si produrrà soltanto con il passaggio in giudicato.
Quanto alla seconda problematica, la Cassazione ha chiarito che l’effetto costitutivo del contratto definitivo non concluso deve ritenersi prodotto in modo retroattivo, ossia retroagente fin dal momento in cui scadeva il termine – previsto dalle parti sociali come essenziale – entro il quale doveva essere concluso il contratto definitivo di lavoro subordinato.
Ciononostante, viene precisato che, in omaggio al principio di corrispettività, per il periodo che va dalla mancata assunzione del lavoratore fino alla sentenza (rectius al suo passaggio in giudicato), l’obbligazione del datore di lavoro ha natura risarcitoria.
In tal caso, infatti, essendo mancata la prestazione lavorativa, non può esserci la retribuzione, che altrimenti non avrebbe la sua giustificazione causale corrispettiva; di obbligo retributivo potrà parlarsi soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza costitutiva e per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale, momento a partire dal quale “discendono … gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti ed, in particolare, con riguardo al datore di lavoro, quello di pagare la retribuzione, e ciò anche nel caso di mora credendi e, quindi, di mancanza della prestazione lavorativa per rifiuto di riceverla” (Cass. Sez. Unite n. 2990/2018).
Per la liquidazione del danno risarcibile occorrerà, comunque, tenere conto anche di eventuali “arricchimenti” che il danneggiato si è procurato proprio a causa ed in virtù di quell’inadempimento della controparte (compensatio lucri cum damno), in omaggio al principio dell’integrale risarcimento del danno senza alcuna iniusta locupletatio del danneggiato (tutto il danno, né più né meno), sicché occorrerà tenere conto dell’aliunde perceptum.
Avv. Angelo Fricchione