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Fido di “Fatto” e rimesse ripristinatorie – Onere della Prova: cosa dice la Cassazione

La Cassazione con Ordinanza n. 1137 del 19 gennaio 2026 si è pronunciata sull’onere della prova circa la natura ripristinatoria delle rimesse nell’ambito di un contratto di fido bancario di “fatto”.

Per comprendere la portata della sentenza è necessario evidenziare che l’affidamento bancario è un contratto in cui la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro sul conto corrente, utilizzabile per esigenze di liquidità.

Il beneficiario può disporre del credito messo a sua disposizione anche a più riprese o addirittura decidere di non utilizzare affatto l’affidamento concessogli.

Pertanto, le rimesse effettuate dal correntista si definiscono ripristinatorie nel momento in cui i versamenti effettuati hanno la funzione di saldare tutto o solo parte del fido e di ripristinare il plafond messogli a disposizione.

Le rimesse solutorie, al contrario, sono versamenti effettuati dal correntista per ridurre o eliminare lo scoperto che supera il limite concesso dalla banca.

Parte della Giurisprudenza ritiene che, per i contratti conclusi dopo il 1992, ovvero da quando è richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova dell’affidamento debba essere scritta.

Tuttavia, la Cassazione, con sentenza n. 2338 del 24 gennaio 2024, ha affermato che:<< la rilevabilità d’ufficio delle nullità di protezione si estende anche ai contratti bancari. Questo significa che, anche se il contratto non è stato stipulato in forma scritta, la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, in quanto mira a tutelare interessi e valori fondamentali che vanno oltre quelli del singolo individuo, come il corretto funzionamento del mercato e l’uguaglianza tra le parti. Tuttavia, la rilevabilità d’ufficio delle nullità di protezione ha come limite il rispetto dell’interesse del contraente debole, evitando che controparte possa sollecitare i poteri officiosi del giudice per un proprio interesse>>.

La Cassazione, con sentenza n.11016 del 24 aprile 2024, ha altresì precisato che: <<la prova dell’affidamento può essere fornita per facta concludentia>> .

Facendo applicazione di tali principi, la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 1137 del 19 gennaio 2026, ha chiaramente previsto che:<< al contraente debole…rimane ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratto conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, nella misura in cui gli stessi possono essere considerati idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti per l’utilizzazione da parte della correntista d’importi eccedenti la disciplina esistenti sul conto ed i limiti di tale utilizzazione>>.

Da tanto consegue che, attraverso la Giurisprudenza più recente, si stia delineando nella sua corretta dimensione giuridica le diverse criticità derivanti dall’assenza di un contratto scritto.

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