La sentenza della Corte costituzionale n.98 del 05.03.2024 riaccende l’interesse della scienza giuridica sul tema degli effetti della pronuncia d’incostituzionalità con riferimento all’efficacia dei provvedimenti amministrativi assunti medio tempore in applicazione della disposizione di legge dichiarata incostituzionale. Con la richiamata sentenza il Giudice delle Leggi ha fondata la questione di legittimità sollevata dal TAR Lazio sez. Roma con riferimento alle disposizioni contenute all’art. 1, comma 2, lett. f) e dell’art. 7, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013, nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato.
La sopraggiunta pronuncia d’incostituzionalità ha attualizzato l’interesse degli operatori del diritto in merito all’efficacia dei provvedimenti con i quali l’ANAC ha dichiarato l’inconferibilità e la conseguente nullità dell’incarico. La questione, come detto, evidenzia un significativo rilievo pratico atteso che il pronunciamento costituzionale non incide immediatamente e direttamente sull’efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati sulla base della disposizione legislativa dichiarata illegittima. Siffatta carenza d’incidenza diretta induce tradizionalmente a parlare di effetto “viziante” e non già di effetto “caducante”, in ragione della cosiddetta autonomia del momento esecutivo rispetto al momento legislativo (Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. n.8/1963). A fronte di tale incontestabile arresto è tuttavia pur vero che la conservazione dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati in puntuale applicazione di una legge dichiarata incostituzionale non solo lederebbe il principio di certezza giuridica, ma si porrebbe in insanabile conflitto con il principio generale di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. D’altronde, è di assoluta evidenza l’effetto indotto dalla pronuncia d’incostituzionalità sull’attività provvedimentale della P.A. negare il fatto che la funzione giurisdizionale della Corte costituzionale sia infeconda di conseguenze significherebbe negare al Giudice delle Legge l’adeguata valutazione degli effetti del sindacato. D’altronde, come correttamente rilevato dalla dottrina più attenta, è la stessa Carta Costituzionale a porre in capo alla P.A. il dovere di rimuovere tutti quegli atti emanati in esecuzione o attuazione di una legge dichiarata illegittima, e precisamente nell’art. 54 Cost. (Cfr. Nico A. M.).
Questo dovere l’Amministrazione pubblica lo adempie attraverso l’istituto dell’autotutela decisoria, un potere di riesame della validità degli atti amministrativi… (Cfr. Cerulli Irelli V.). È tuttavia pur vero che l’ordinamento non può rimettere alla sola autotutela amministrativa la funzione riparatoria delle conseguenze scaturite dall’applicazione di una legge incostituzionale, funzione che trova nell’esercizio del potere giurisdizionale la collocazione propria. Da queste basi muove il puntuale arresto della giurisprudenza: “la legge in contrasto con la Costituzione è una legge invalida ancorché efficace sino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale…” (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2014, n. 4624). Da qui l’ulteriore conseguenza applicativa secondo cui la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale… determina “l’illegittimità derivata dell’atto stesso”, qualora il ricorrente abbia dedotto la norma denunciata (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2009).
Dunque… “assume rilievo il principio secondo cui il giudice deve applicare d’ufficio, nei giudizi pendenti, le pronunce di annullamento della Corte costituzionale”, superando i limiti derivanti dalla struttura impugnatoria del processo amministrativo. Sul punto recente giurisprudenza… ha chiarito che: “In base al combinato disposto dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della L. 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale…impedisce che la norma possa essere applicata… salvo i rapporti esauriti”… e che la declaratoria non determina la caducazione automatica dell’atto, ma la sua illegittimità sopravvenuta, da rimuovere tramite giudice o autotutela (T.A.R. Sicilia Catania, 28/12/2023, n.4014).
Tornando dunque alle vicende “,” se l’atto ANAC è stato impugnato denunciando l’errata applicazione della disposizione poi dichiarata incostituzionale, detto atto deve essere necessariamente annullato. Tanto è stato confermato dal Tar Lazio, Roma, sent. n.8023 del 24 aprile 2025, che ha rammentato: “Il dovere del giudice di annullare il provvedimento adottato sulla base di una disposizione dichiarata incostituzionale… anche se la questione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di ricorso”.
La richiamata pronuncia ammette l’annullamento dell’atto anche quando la questione non sia stata specificamente sollevata, qualora il giudice sia comunque chiamato, anche indirettamente, a valutarne l’applicazione. Il descritto potere incontra tuttavia un limite invalicabile con riferimento a quei rapporti che abbiano visto integralmente esauriti i propri effetti.
Il Consiglio di Stato… ha confermato che: “La dichiarazione di illegittimità costituzionale rileva anche nei processi in corso, ma non incide sugli effetti irreversibili già prodottisi…” (Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 3 novembre 2015, n.5012). Allo stato, dunque, l’unico limite al descritto potere di annullamento del Giudice attiene ai provvedimenti amministrativi afferenti a rapporti i cui effetti siano totalmente esauriti e come tali non più influenzati dalla decisione d’illegittimità costituzionale.