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Abuso di maggioranza e soppressione della prelazione statutaria

L’interessante sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 4034 del
14.2.2024 affronta il tema dell’abuso della maggioranza dei soci di una società di capitali perpetrato mediante la soppressione della clausola statutaria di prelazione e offre importanti chiarimenti in ordine all’individuazione del comportamento abusivo nella fattispecie particolare esaminata, alle prove occorrenti alla dimostrazione dell’illecito e alle sue conseguenze giuridiche in generale.


Il caso concreto riguardava la soppressione di una clausola di prelazione contenuta nello statuto di una società di capitali alla quale aveva fatto seguito, a distanza di poco tempo, la cessione della partecipazione di un socio a una società riferibile ai soci di maggioranza. Questi ultimi si sono quindi avvantaggiati, sia pure indirettamente, di un rafforzamento della loro posizione all’interno della società in danno del socio di minoranza, al quale unicamente era stata preclusa la possibilità di partecipare all’acquisto per preservare l’originario equilibrio interno tra i soci.


La Corte ha ribadito il principio, ormai consolidato, che la fattispecie dell’abuso ha la sua fonte normativa nell’art. 1375 c.c. e consiste nella violazione del canone di buona fede oggettiva e quindi dell’obbligo, posto carico di ciascun socio, di consentire che gli altri soci salvaguardino i propri interessi sociali, ossia le utilità protette dalle prerogative organizzative loro spettanti, se ciò non sia di apprezzabile detrimento per i suoi interessi negoziali.

È indubbio che la soppressione della clausola di prelazione determini una riduzione delle prerogative del socio, tuttavia, scrive la Corte: l’adesione al contratto sociale prestata all’inizio da ciascun socio comporta la disponibilità ad assoggettarsi alle regole del funzionamento dell’assemblea secondo il principio della maggioranza per consentire alla società di assumere tutte le decisioni che l’assemblea reputi idonee al conseguimento del suo scopo. Proprio in ragione del fatto che il socio deve accettare le limitazioni dei propri diritti in quanto collegate e funzionali, nello spirito stesso del principio di maggioranza, al miglior perseguimento dell’interesse comune riassunto nell’interesse della società, solo quest’obiettivo legittima in radice il sacrificio di quei diritti; di modo che, al cospetto di
decisioni limitative o soppressive, tanto più rilevante diventa la verifica della sussistenza
di una corrispondenza della decisione di maggioranza al suo scopo “naturale” e proprio.

Sicché se a contrapporsi sono interessi negoziali e interessi non negoziali, volti a pregiudicare o ad escludere il singolo o una minoranza, il principio di maggioranza non riesce efficacemente adoperare. In tal caso, nel collegamento tra il principio di maggioranza e il suo atto di esercizio, esce alterata la funzione obiettiva dell’atto rispetto al potere che lo prevede.

La Corte ha poi avuto modo di precisare che, di regola, abuso ed eccesso di potere non
sono suscettibili di prova diretta, ma di una valutazione di tipo indiziario, presuntivo, nel rispetto dei canoni di gravità, precisione e concordanza. Nel caso esaminato l’eliminazione della prelazione interna era avvenuta a ridosso della vendita con la palese finalità di alterare l’equilibrio interno delle partecipazioni.

Secondo la Corte non è possibile escludere l’illecito per il sol fatto che il socio non
abbia visto alterare l’originaria posizione di minoranza all’interno della società, perché un conto è essere socio di minoranza insieme con altri soci, ciascuno di minoranza, il che impone ai soci il raggiungimento di un accordo; altro conto è restare l’unico socio di minoranza, mentre altro socio diviene di maggioranza e quindi in grado di determinare le sorti della società.

Quanto alle conseguenze giuridiche dell’abuso la sentenza in commento richiama numerosi precedenti che hanno affermato il principio per il quale l’abuso di maggioranza si riverbera sull’annullabilità della delibera con la quale esso si è espresso (Cass. n. 27387/05; n. 15942/07; n. 15950/07; n. 23823/07; n.
20625/20; sez. un., n. 2767/23).

Più in generale ha poi precisato che l’ordinamento pone una regola generale, nel senso
di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette regole
di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva. E nella
formula della mancanza di tutela sta la finalità di impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti, e i diritti connessi, attraverso atti di per sé strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui l’ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata (in termini, Cass. n. 26541/21).

Ne deve discendere, a parere di chi scrive, che anche gli atti negoziali posti in essere in
violazione dei canoni oggettivi di buona fede devono essere sanzionati con la nullità. Nel caso esaminato, tuttavia, il tema non è stato direttamente trattato in quanto la domanda di declaratoria di inefficacia del negozio di trasferimento era stata rigettata in primo grado perché proposta nei confronti della Società, e non già dei soci, parti del contratto.

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