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Valentina Giordano

Abilitazione Scientifica Nazionale: il Tar Lazio annulla l’illegittima valutazione di non idoneità

Articolo degli avvocati Benedetta Mazziotti e Riccardo Paparella

Lo studio PVM da tempo difende con successo aspiranti professori che lamentano un illegittimo giudizio di non idoneità attribuito nell’ambito della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di professore universitario.

Di recente pubblicazione risulta, in particolare, la sentenza n.2797-2024, con cui il Tar Lazio – Roma ha accolto il ricorso di una candidata, rappresentata e difesa da PVM Avvocati, con cui si impugnava la valutazione negativa recante la non attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di II fascia, resa dalla Commissione Giudicatrice nella procedura per il conseguimento dell’ASN di I e II fascia per il settore concorsuale di appartenenza.

La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla diverse fasi di verifica dei requisiti in possesso dei candidati, il cui accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori di valutazione della maturità scientifica degli stessi, affidata alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione Giudicatrice.

In particolare con il D.M. n.120 del 2016, il MIUR ha dettato il regolamento dei criteri e dei parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale.

Il suddetto regolamento all’art. 3 (sotto la rubrica “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”) dispone quanto segue: “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

L’art. 6 statuisce poi come la Commissione attribuisca l’abilitazione ai candidati che: 1) ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018; 2) siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi del comma 2, dell’articolo 5, del medesimo regolamento; 3) presentino, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni “valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato B”.

In particolare, sulla base dell’articolo 4 del citato D.M., la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

  1. b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
  2. c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
  3. d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
  4. e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
  5. f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Orbene nel caso di specie la Commissione aveva ritenuto soddisfatto il requisito relativo agli indicatori di attività scientifica mentre aveva riconosciuto alla candidata il possesso di due soli titoli tra quelli selezionati, insufficienti a consentire il conferimento dell’abilitazione; con riferimento poi alle pubblicazioni, le stesse erano state valutate negativamente, in ragione della asserita scarsa coerenza e scarsa rilevanza rispetto al settore concorsuale di riferimento.

Ebbene con il proposto ricorso venivano sollevate diverse contestazioni ai giudizi espressi dalla commissione sotto molteplici profili.

Si censurava anzitutto la contraddittorietà, l’erroneità e la genericità della valutazione dei titoli, inficiata da manifesto difetto di istruttoria e di motivazione, nonchè l’irragionevole ed erronea applicazione del criterio della coerenza delle pubblicazioni presentate dalla candidata.

Orbene, l’adito Tar nel condividere a pieno le ragioni di parte ricorrente riteneva il ricorso fondato e meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del giudizio negativo impugnato e obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione della candidata, a cura di una Commissione in diversa composizione.

Ed infatti il Collegio ha ritenuto che sia il giudizio collegiale che i giudizi individuali risultassero inficiati da difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza e difetto di motivazione.

Rilevava, infatti, come la motivazione dei giudizi non apparisse idonea a descrivere le ragioni che avevano spinto la commissione e i commissari a pervenire all’esito della valutazione negativa e, che pertanto, il provvedimento impugnato dovesse considerarsi non adottato in conformità alle disposizioni di cui al richiamato D.M. n. 120/2016

Con riferimento, poi, alla censurata erronea applicazione del criterio della coerenza delle pubblicazioni, il Tar ha valutato illegittima la ritenuta assenza di coerenza con il settore scientifico di riferimento, in quanto risultava essere stata soltanto apoditticamente asserita, in assenza di una analitica valutazione dei lavori presentati dalla candidata.

Ebbene la nuova Commissione ricostituita in diversa composizione a seguito della pronuncia in parola, esprimendosi positivamente, ha attribuito alla candidata l’agognata abilitazione!

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